Nel corso delle trattative che precedono la definizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti,
l’impresa in crisi può proporre anche una transazione fiscale collegata all’accordo di ristrutturazione dei debiti.
L’utilizzo della transazione fiscale è riservato all’imprenditore in stato di crisi, il quale può proporre il pagamento, parziale o dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, raggiungendo un accordo con il creditore Fisco, al fine di favorire il superamento dello stato di crisi, derogando così al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria, nella prospettiva e con la consapevolezza che il superamento della crisi d’impresa può concorrere anche a rafforzare l’interesse dello Stato alla riscossione dei tributi.
Possono costituire oggetto di transazione i tributi amministrati dalle Agenzie fiscali ad esempio Ires, Irpef, imposta di registro, Iva, Irap, ecc.. Non sono invece transigibili i tributi locali non amministrati dalle Agenzie Fiscali, quali Ici, Tarsu ecc. nonché i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea. Con riferimento all’imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento. Per quanto concerne l’Irap l’opinione prevalente considera anche questa transigibile. La proposta di transazione fiscale riguarda inoltre sia i crediti già iscritti a ruolo, sia quelli non ancora iscritti. Per quanto concerne gli oneri accessori (sanzioni e interessi) è consentita la ristrutturazione soltanto di quelli relativi ai debiti tributari chirografari. La proposta va depositata con la relativa documentazione presso il competente concessionario del servizio nazionale della riscossione, il quale entro trenta giorni, deve trasmettere al proponente una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo, scaduto o sospeso, procedendo nello stesso termine alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Nei successivi trenta giorni l’assenso alla proposta di transazione è espresso, relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell’ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario alla data di presentazione, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell’ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, rispetto al quale la transazione fiscale, si pone quale atto collegato, condividendone la finalità di favorire il superamento dello stato di crisi in cui versa l’impresa.
Autore
Tiziana Colucci
Administrative office manager
Faccio parte della SNAP dal 2005 ed attualmente sono responsabile dell’ ...