Il garante muove i primi passi nella costruzione del diritto all'oblio.
Notizie negative non a disposizione per sempre.
Stop alla gogna elettronica perpetua.
Le notizie negative sul conto delle persone non devono essere indiscriminatamente e sempre essere disponibili su internet tramite i motori di ricerca. E' legittimo pubblicare nella rete la notizia di una sanzione, una condanna o un altro precedente 'pregiudizievole' lontani nel tempo, senza omissione del nominativo dell'interessato; ma non è legittimo che siano per sempre disponibili a tutti e a chiunque in internet tramite i comuni motori di ricerca. Trascorso un congruo periodo di tempo l'accesso a quella notizia pregiudizievole deve essere selezionato, per esempio limitando l'accesso solo ai visitatori di un sito e non a tutti coloro che navigano in rete e che hanno chiesto una ricerca a tappeto su un nominativo avvalendosi di un motore di ricerca esterno. Con questi principi il garante della privacy muove i primi passi nella costruzione giurisprudenziale del cosiddetto diritto all'oblio, quale parte del diritto alla riservatezza.
Italia Oggi - A. Ciccia - art. pag. 31