| Tiziana Colucci

Ecco la trattazione contabile delle scritture relative al reverse charge.

Il cedente del bene/prestatore del servizio deve emettere le fatture senza addebito di IVA, indicando la norma che prevede l'applicazione del reverse charge:

  • cessione non assoggettata ad imposta ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. b) DPR 633/72" per la vendita di telefoni cellulari,
  • cessione non assoggettata ad imposta ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. c) DPR 633/72" per la vendita di dispositivi a circuito integrato. 

Si noti che tali fatture non sono soggette all'imposta di bollo, in quanto le operazioni sono soggette ad IVA, anche se con il particolare meccanismo dell'"inversione contabile".

La scrittura contabile del cedente/prestatore è la seguente:

 

Dare

Avere

  Crediti v/clienti

1.000,00

 

  Merci c/vendita

 

1.000,00

Il committente deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota IVA e dell'ammontare complessivo dell'IVA, nonché annotarla:

  • nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli artt. 23 o 24 del DPR 633/1972;
  • nel registro degli acquisti, di cui all'art. 25 del DPR 633/1972.

La scrittura contabile è la seguente:

 

Dare

Avere

  Merci c/acquisti

1.000,00

 

  Iva c/acquisti

210,00

 

  Debiti v/fornitori nazionali

 

1.000,00

  Iva c/vendite

 

210,00

Evidentemente, l’importo dell’IVA a debito coincide con l’importo dell’IVA a credito.

 

Le note di implementazione del reverse charge nel software GETEL ed i relativi automatismile trovate al link:  Getel-NoteR110524.pdf



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