Con il decreto legge 9 novembre 2004, n.266 art. 6 il termine per la formazione del Documento Programmatico per la sicurezza è stato prorogato ancora al 30.6.2005. Riportiamo di seguito la disposizione in questione: Art. 6. Trattamento di dati personali 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: '31 dicembre 2004' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2005'; b) al comma 3, le parole: '31 marzo 2005' sono sostituite dalle seguenti: '30 settembre 2005'. La disposizione richiamata, nel testo attuale, fa parte delle disposizioni di attuazione e transitorie del nuovo codice ed è la seguente: Articolo 180 Misure di sicurezza. 1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 dicembre 2004 (1). 2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura. 3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 31 marzo 2005. Quindi la nuova scadenza è il 30 giugno 2005, salvo che non sia impossibile attuare tutte le misure, nel qual caso, previa apposita certificazione, si può implementarle entro il 30 settembre 2005.