Esclusa la rilevanza penale per le inosservanze che non producono offesa Per i giudici della Corte non è sufficiente la semplice violazione formale o procedurale Il trattamento illecito di dati personali, attuato in violazione della normativa sulla privacy, non costituisce reato se dal fatto non è derivato concreto e significativo nocumento all'interesse dei soggetti passivi. Con la sentenza n. 30134 (depositata il 9 luglio) la terza sezione penale della Corte di cassazione è intervenuta per la prima volta in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/03), escludendo la configurabilità del reato previsto dall'articolo 167 del Codice della privacy in mancanza di danno direttamente riferibile al soggetto i cui dati personali sono stati illecitamente trattati.
Il Sole 24 Ore - A.Rossi - art. pag. 25