| Tiziana Colucci

Il cambio di rotta del Garante. Meno formalismi e più sostanza. Informativa semplificata Chi ha venduto un prodotto o reso un servizio può utilizzare senza il consenso i recapiti (oltre che di posta elettronica come già previsto per legge) di posta cartacea forniti dall'interessato, ai fini dell'invio diretto di proprio materiale pubblicitario o di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Sempre con la garanzia, per chi non desidera ricevere comunicazioni commerciali, di opporsi facendosi cancellare dalla lista (opt out). Questa la principale novità del provvedimento di prescrizioni del Garante della privacy del 19/6/2008, in G.U. n. 152 dell'1 luglio 2008.

Il provvedimento segna una vera e propria rivoluzione copernicana anche per quanto riguarda l'informativa. Viene infatti definitivamente avallata l'informativa come attività, anzichè come atto a volte lungo e incomprensibile. L'informativa può essere data in due tempi, una prima volta sintetica e colloquiale e una seconda volta completa sul sito, in una bacheca o altrimenti messa a disposizione degli interessati. La filosofia del provvedimento è l'eliminazione degli adempimenti rituali, costosi e inutili accompagnata da una maggiore attenzione per gli aspetti di tutela sostanziale della persona. Il provvedimento si rivolge sia ai soggetti pubblici sia ai soggetti privati (pmi, professionisti).

Italia Oggi - A. Ciccia - art. pag. 41



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