| Tiziana Colucci

È stato un po’ il fantasma di questa lunghissima manovra finanziaria 2011; ieri, alla fine, l’aumento dell’Iva si è materializzato: è stato introdotto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21%.

La data di entrata in vigore del decreto legge è quello dal giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi sabato 17 settembre.

E' stato rilasciato un aggiornamento ad hoc del software GETEL , i cui dettagli sono al link: Getel-NoteR_110916

Le istruzioni per il passaggio  all’aliquota del 21%, in MAGO.NET  sono al link: IstruzioniIVA_MAGO

L’aliquota Iva destinataria del provvedimento è quella ordinaria ossia quella che prevede un’aliquota del 20%; non sono state toccate, almeno per il momento, le aliquote agevolate previste per il settore alimentare per cui è stata fissata al 4% e per altri settori/attività speciali come in alcuni rami dell’edilizia in cui è applicata l’aliquota del 10%.

Nel caso di società che effettuano acquisti e per i quali sussiste il diritto alla detrazione dell’Iva nulla cambia se non una maggiore esposizione finanziaria rispetto a prima pari all’1% sulle fatture ricevute a fronte di acquisti.

Effetti diversi si avranno invece, per i consumatori finali e quindi tutti le persone fisiche non titolari di partita Iva, in quanto tutti effettuiamo dei consumi a titolo personale e a fronte di questi paghiamo l’iva.

L’adeguamento alla nuova norma sarà più gravoso per le società, che dovranno calibrare i loro sistemi informativi e renderli in grado di gestire il cambiamento per recepire l’aumento dell’iva.

In sintesi, per individuare correttamente il momento da cui applicare la nuova aliquota è necessario innanzitutto qualificare esattamente il tipo di operazione interessata:

Momento di effettuazione per le cessioni di beni

  • La cessione di beni mobili si considera effettuata alla data della loro
    consegna. Pertanto, nei casi di beni consegnati PRIMA della decorrenza,
    l'aliquota applicabile rimane il 20%.
  • Per i beni consegnati dalla data di decorrenza si applica l'aliquota del 21%.
    Considerato che l'effettuazione dell'operazione si verifica alla consegna
    dei beni, se per i beni consegnati prima della decorrenza viene emessa la
    fattura differita con data pari o successiva alla decorrenza, l'aliquota
    resta ugualmente quella vecchia del 20%. Particolare attenzione dovrà, quindi, essere osservata nei casi in cui la fattura differita riepiloghi delle consegne avvenute nello stesso mese ma in giorni diversi che siano, rispettivamente prima e dopo la data di
    decorrenza: in questi casi, infatti, la fattura dovrà riportare distintamente i dati dei beni consegnati prima della decorrenza, a cui si applica l'aliquota vecchia,  e i dati dei beni consegnati dalla decorrenza a cui si applica l'aliquota nuova.

Momento di effettuazione per le prestazioni di servizio

  • Le prestazioni di servizio si considerano effettuate alla data in cui è
    pagato il corrispettivo. Non assume rilevanza la data di ultimazione della prestazione.
    Va ricordato invece che di frequente prima del pagamento viene emessa la fattura, che nei rapporti fra le imprese spesso è utilizzata per "comunicare" alla controparte l'importo da pagare. Se prima del pagamento del corrispettivo, quindi, viene emessa la fattura, l'operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura. In sostanza, per le prestazioni di servizio assume sempre rilievo la data di emissione della fattura, o perché emessa a seguito del pagamento o perché emessa in anticipo rispetto allo  stesso. Ne consegue che:
  • le fatture emesse prima della decorrenza saranno soggette all'aliquota del 20%;
  • le fatture emesse dalla data di decorrenza saranno soggette all'aliquota del 21%

Inoltre le aziende che hanno reso pubblici i listini con prezzi indicati al lordo dell'imposta - perché utilizzati nei rapporti con i privati - potrebbero volerli aggiornare alla nuova aliquota del 21%. Sebbene resti una scelta discrezionale, è probabile che molti faranno di tutto per aggiornarli prima possibile ed evitare così di ridurre il loro margine. Si tenga presente che per rendere "neutro" l'aumento dell'IVA è necessario moltiplicare il prezzo lordo precedente per 1,00833334.  Di seguito un esempio chiarificatore: se il prezzo al lordo dell'Iva ad oggi 16 settembre è pari a 120 euro (100 euro x 20% di Iva = 120 euro), da domani a parità di imponibile sarà 121 euro (100 euro x 21% di Iva = 121 euro), con l'aumento di 1 euro, ovvero dello 0,833334% (1/120). 



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