| Tiziana Colucci

 

A partire dal 1997 il legislatore tributario ha sentito sempre più la necessità di instaurare un rapporto collaborativo fra il fisco ed il contribuente, non solo per adempiere alle norme contenute nello statuto del contribuente ma anche per ridurre costi e tempi connessi ai ricorsi.

A queste finalità rispondono i cosiddetti strumenti di deflazione del contenzioso tributario, messi a disposizione del contribuente che volesse rinunciare al contenzioso con l’Amministrazione finanziaria, vedendosi  in cambio riconosciuta una sanzione ridotta e la possibilità del pagamento rateale.

Talvolta valutazioni di opportunità possono indirizzare il contribuente al loro utilizzo, anche in situazioni in cui ritenga illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti. 

I principali strumenti di deflazione del contenzioso tributario sono:

  • l’autotutela;
  • la definizione agevolata, ovvero l'Acquiescenza;
  • l’accertamento con adesione, il cosiddetto Concordato;
  • l’adesione ai processi verbali di constatazione;
  • l’adesione degli inviti a comparire;
  • la conciliazione giudiziale;

Recentemente, l’art. 39 del Decreto Legge n.98 del 2011 ha introdotto l’istituto della mediazione tributaria obbligatoria.

La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a  20.000 euro, emessi dall’Agenzia delle Entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012.

L’istanza di mediazione va notificata alla Direzione Regionale o Provinciale competente con le modalità e nel termine previsti per il ricorso (entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto l’atto).

L’istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita agli Uffici legali, appositamente istituiti presso ciascuna Direzione Regionale o Provinciale.

I vantaggi per il contribuente che decide di avvalersi di tale strumento sono sicuramente non trascurabili: è prevista infatti una riduzione delle sanzioni del 60%.

L’accordo di mediazione deve risultare da un atto sottoscritto da entrambe le parti.

Anche nel caso di specie, per aversi il perfezionamento dell’accordo è necessario che il contribuente versi entro 20 giorni dalla firma, l’intero importo dovuto, ovvero la prima rata in caso di pagamento rateale.

In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

 

 



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