| Tiziana Colucci

L'art.21 del DPR 633/72 stabilisce come principio cardine, l'emissione della fattura al momento in cui viene effettuata la cessione di un bene o di un servizio. 
L'art.6 dello stesso decreto fissa qual è il momento di effettuazione delle operazioni.
In particolare:

  1. per i beni immobili la cessione è da considerare effettuata all'atto della stipula del rogito;
  2. per i beni mobili vale la consegna materiale o la spedizione degli stessi;
  3. per le prestazioni il pagamento del corrispettivo costituisce la conclusione dell'operazione.

Se, però, prima di una di tali condizioni avviene il pagamento anche parziale del corrispettivo dovuto, l'operazione si considera effettuata alla data del pagamento. Questo comporta che nel momento in cui si riceve il pagamento da parte del cliente dovrà essere fatturato l'anticipo ricevuto; ciò indipendentemente dalla spedizione o consegna della merce o dalla esecuzione della prestazione. Quindi l'azienda dovrà emettere alla data dell'incasso dell'anticipo una fattura di importo pari al corrispettivo ricevuto.
Al momento della consegna della merce o dellla effettiva conclusione della prestazione dovrà essere emessa una seconda fattura, con riferimento all'acconto già versato ed al numero della fattura precedentemente emessa per l'anticipo.



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