Dal Garante le indicazioni per il trattamento dei dati Il Garante detta le regole della privacy condominiale.
Con un provvedimento datato 11 maggio 2006 ma non ancora approdato sulla Gazzetta Ufficiale, l'Authority, dopo la consultazione indetta l'8 febbraio, ha raccolto la summa delle norme sulla riservatezza nel trattamento di dati che, spesso, sono molto delicati. Il provvedimento (che raccoglie anche il dettato dei precedenti provvedimenti del 19 maggio 2000 e 12 dicembre 2001) si rivolge agli amministratori e costituisce un riferimento finalmente definitivo sui comportamenti da adottare. Vediamone i punti principali. Le informazioni che possono essere trattate sono quelle relative ai soli beni comuni e alle attività di gestione. Non si può invece, comunicare dati a terzi estranei al condominio (con le solite eccezioni del consenso dell'interessato e dell'articolo 24 del Codice della privacy, Dlgs 196/03)'. E' l'amministratore, di regola, in quanto rappresentante della compagine condominiale che ha diritto di accedere a dati riferibili al condominio nel suo complesso (contratti di fornitura o dati sul consumo di acqua o energia). L'amministratore, a questo punto, dovrà - individuare i dati necessari all'attività di gestione (indirizzi, millesimi, morosità e numeri telefonici); - trovare le modalitàcorrette di comunicazione dei dati personali dei condomini, facendo attenzione alle assemblee e agli avvisi di mora; - capire quali dati posso essere trattati direttamente dai singoli condomini senza il consenso degli interessati.
Il Sole 24 Ore - S. Fossati art. pag. 24