Affinché l’accordo venga omologato dal tribunale, devono essere rispettate due condizioni fondamentali, ovvero l’accordo deve coinvolgere un numero di creditori che rappresentano il 60% dei crediti totali, e l’accordo deve essere strutturato in modo da garantire il regolare pagamento anche di quei crediti non vi hanno aderito.
Pur essendo unanime il riconoscimento dell’accordo come strumento di risanamento dell’azienda in crisi, alcune tesi sostengono che gli accordi di ristrutturazione dei debiti, violino il principio della par condicio credito rum, in quanto l’accordo è valido anche se firmato da pochi o addirittura uno solo dei creditori, purché questi rappresenti il 60% dei crediti totali, inoltre, per i creditori estrani all’accordo non è prevista alcuna garanzia reale di soddisfazione.
All’atto pratico, l’accordo raggiunto con i creditori deve essere necessariamente accompagnato dalla relazione di un esperto che dovrà pronunciarsi sull’attendibilità dell’ accordo, e in particolar modo della sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori che non via hanno aderito.
La legge stabilisce che l’accordo deve essere pubblicato presso il PRI, e fissa in trenta giorni il termine riconosciuto ai creditori o a chi vi abbia interesse per proporre opposizione.
La pubblicazione, che permette a chiunque di prendere visione dell’accordo ha un duplice finalità, fissare con certezza il momento dal quale comincia a decorrere l’efficacia dell’accordo tra i soggetti che vi hanno aderito e fornire uno strumento di tutela ai creditori e ai terzi che si sentano danneggiati dall’accordo dando loro la possibilità di fare opposizione.
Una volta depositato l’accordo ha inizio la secondo fase, quella di carattere giudiziale, che pur presentandosi semplificata e ridotti richiede una serie di adempimenti necessari.
Il tribunale, infatti, deve esaminare la documentazione presentata, verificare la regolarità della maggioranza stabilita dalla legge, la validità dei consensi espressi e assicurarsi il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo.
Ove nei trenta giorni successivi alla pubblicazione presso il Pri non siano proposte opposizioni il tribunale provvede all’omologazione dell’accordo senza fissare l’udienza di comparizione, qualora invece fossero proposte opposizioni il tribunale è tenuto ad entrare nel merito delle opposizioni.
Una volta deciso sulle opposizioni il tribunale procede all’omologazione con decreto motivato, lo stesso è impugnabile dinanzi alla corte di appello nel termini di quindici giorni dalla sua pubblicazione presso il PRI.
Nel silenzio delle legge è da ritenere che in caso di inadempimento del debitore i creditori che hanno aderito all’accordo possono chiedere la risoluzione dello stesso o l’adempimento coattivo.
Ovviamente in caso di risoluzione dell’accordo i crediti si ricostituiscono nella loro veste originale.
Nel caso invece la domanda di omologazione viene rigettata vi è la dichiarazione di fallimento.
Autore
Tiziana Colucci
Administrative office manager
Faccio parte della SNAP dal 2005 ed attualmente sono responsabile dell’ ...