Indicazioni sulla corretta compilazione
A termine scaduto, dopo numerose proroghe, per predisporre il Dps (Documento programmatico sulla sicurezza) e le informative da distribuire e far sottoscrivere ai propri clienti, è utile sapere come comportarsi nella compilazione delle parcelle, fatture e ricevute fiscali. Con il dl n. 273 del 30 dicembre 2005 convertito in legge n. 51 del 23 febbraio 2006, pubblicata sul supplemento ordinario n. 47 alla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2006, i soggetti pubblici hanno usufruito di un'ulteriore proroga al 15 maggio 2006. Da parte dell'amministrazione finanziaria è divenuta prassi comune contestare la deducibilità sia ai fini Iva sia Irpef (leggi oneri deducibili e/o detraibili) delle fatture e parcelle che recano descrizioni generiche, come per esempio: visita specialistica, prestazione di consulenza, prestazioni tecniche, riparazione vostra macchina, intervento di manutenzione su vostro immobile ecc. L'intervento di contestazione da parte dell'amministrazione è comprensibile se si tiene conto che sulle parcelle, sulle fatture e sulle ricevute fiscali la norma impone l'obbligo di riportare la descrizione della natura, qualità e quantità delle prestazioni. Con la rm n. 111/E del 3 maggio 1995 il ministero delle finanze, in risposta a un'istanza presentata dall'Associazione medici dentisti italiani, i quali chiedevano se poteva ritenersi sufficiente l'indicazione sulla parcella della descrizione 'Ciclo di cure medico-odontoiatriche' o di analoghi termini, ha risposto che la soluzione prospettata non era conforme alla volontà del legislatore. Da tempo il garante aveva precisato che i medici sono tenuti a informare i pazienti circa l'utilizzo dei dati personali e chiedere il loro consenso scritto; tale autorizzazione si rende necessaria proprio quando la documentazione potrà successivamente essere messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate ai fini di un eventuale controllo, di cui all'articolo 36-bis (verifica dell'effettiva correttezza degli oneri deducibili e detraibili riportati in dichiarazione dei redditi), e dalla quale sarà possibile rilevare eventuali riferimenti personali alla malattia oppure alle cure cui viene sottoposto il paziente. La richiesta avanzata dal fisco risulta sicuramente più agevole alla genericità dei professionisti e degli artigiani, architetti, ingegneri, geometri, commercialisti, meccanici, imbianchini ecc., i quali non hanno alcuna difficoltà a specificare l'oggetto della loro prestazione, mentre non è così per il medico, che è comunque tenuto al rispetto del proprio codice deontologico e in alcuni casi anche al segreto professionale. Per quanto fino a qui analizzato si ritiene di poter sostenere che non si pone alcun problema nella compilazione della parcella quando il paziente rilascia, con consenso scritto, la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali, ma risulta sicuramente insuperabile il problema di rispettare le regole della privacy per i pazienti che non vogliono dare il loro consenso.
Italia Oggi - S. M. Perego - art. pag. 41