| Tiziana Colucci

Il decreto Sviluppo della scorsa estate (DL 83/2012, articolo 32-bis), ha introdotto una novità importante in materia di liquidazione Iva.

Prima di approfondire le novità introdotte dalla legge facciamo un breve cenno agli aspetti generali dell'IVA.

Secondo il criterio ordinario disciplinato dal DPR 633/72, per le cessioni di beni, il momento impositivo corrisponde al momento della consegna del bene stesso; pertanto al momento della vendita il cedente emette la fattura e applica l'Iva, trovandosi così con un debito Iva da versare con la liquidazione mensile o trimestrale, a prescindere dall'incasso del corrispettivo.

Chi invece acquista il bene nell'esercizio di un'attività d'impresa arti e professioni, può detrarre l'IVA alla prima chiusura (mensile o trimestrale) successiva alla ricezione della fattura.

Il nuovo regime c.d. Iva per cassa consente ai soggetti passivi Iva che posseggano determinati requisiti di esercitare un’opzione facoltativa, per la quale:

- l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fornite viene versata nella liquidazione mensile o trimestrale relativa al periodo nel quale viene incassato il corrispettivo dal cliente; comunque, trascorso un anno dal momento in cui è stata effettuata l’operazione, l'IVA deve essere comunque versata;

- l’IVA concernente gli acquisti di beni e servizi diviene detraibile nella liquidazione periodica nella quale ricade il pagamento del corrispettivo al fornitore.

In sintesi, il nuovo regime opzionale si pone l’obiettivo di porre rimedio alla disciplina ordinaria, per la quale, specie nelle cessioni di beni, il cedente/prestatore anticipa all’Erario l’Iva che percepirà solo successivamente a titolo di rivalsa dal suo cliente con l’incasso della fattura.

Il nuovo regime è applicabile a tutti i soggetti passivi Iva che abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nell’anno solare precedente. Restano altresì escluse da tale regime le operazioni effettuate nei confronti di consumatori privati.

Nel caso in cui si opti per l’IVA per cassa tale scelta vincolerà il contribuente per almeno un triennio, a meno che non venga superato il limite di 2 milioni di euro di fatturato o si porvveda ad esercitare la revoca espressa nelle stesse modalità previste per la scelta dell'opzione.

L’opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno in cui si esercita, tranne che per il 2012 poiché il nuovo regime fiscale differito entrerà in vigore dal 1° dicembre.

In relazione alle modalità con cui operare la scelta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sarà il comportamento concludente delle imprese e dei lavoratori autonomi con volume d’affari fino a due milioni di euro a far desumere la scelta per la liquidazione per cassa dell’Iva, confermata poi nella dichiarazione annuale Iva.

I soggetti passivi che aderiscono al nuovo regime, così come specificato dal decreto ministeriale dovranno indicare sulla fattura la dicitura “IVA per cassa” con il riferimento all’articolo 32 bis del decreto legge numero 83 del 22.06.2012.



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